Art. 6.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Gli enti e le associazioni operanti nel settore della riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo, riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono tenuti a fornire una idonea copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e di animali in dotazione ai centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo dei quali curano l'organizzazione, nonché contro i danni alle strutture dei medesimi centri.
      2. I centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo sono tenuti a fornire un'adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.